DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1962, n. 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 1049, con il quale fu costituito il "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena", con sede in Modena, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, 23 settembre 1955, numero 1468 e 3 giugno 1961, n. 824, contenenti modificazioni dello statuto stesso;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente tenutasi il 30 settembre 1959, nella quale e' stata deliberata la modifica degli articoli 18 e 23 dello statuto consortile;
Vista l'istanza 28 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;
Visto il verbale in data 2 marzo 1962 con il quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio - preventivamente autorizzato dall'assemblea, ha rettificato l'art. 18 dello statuto con conseguente modifica del successivo art. 21;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 21 e 23 dello statuto del "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena" con sede in Modena, - deliberate dai competenti organi del Consorzio nelle riunioni tenute il 30 settembre 1959 e il 2 marzo 1962, il cui testo risulta del seguente tenore:
Art. 18 , primo e secondo comma, "l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio nei modi e nei termini di legge, da presentarsi all'assemblea dei delegati entro il 20 (venti) del mese di aprile successivo".
Art. 21 , ultimo comma, "Per la trattazione di cui ai comma a) e c) la convocazione dovra' aver luogo entro il 20 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale".
Art. 23. "La convocazione dell'assemblea sara' fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi sul giornale La Cooperazione italiana, o sul Foglio annunzi legali (F.A.L.) della provincia di Modena almeno quindici giorni prima dell'adunanza, e da affiggersi entro tale termine nella sede del Consorzio.
Nell'avviso di convocazione si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 1962
SEGNI
BERTINELLI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 52. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 1049, con il quale fu costituito il "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena", con sede in Modena, e ne fu approvato il relativo statuto; Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, 23 settembre 1955, numero 1468 e 3 giugno 1961, n. 824, contenenti modificazioni dello statuto stesso; Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente tenutasi il 30 settembre 1959, nella quale e' stata deliberata la modifica degli articoli 18 e 23 dello statuto consortile; Vista l'istanza 28 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette; Visto il verbale in data 2 marzo 1962 con il quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio - preventivamente autorizzato dall'assemblea, ha rettificato l'art. 18 dello statuto con conseguente modifica del successivo art. 21; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 21 e 23 dello statuto del "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena" con sede in Modena, - deliberate dai competenti organi del Consorzio nelle riunioni tenute il 30 settembre 1959 e il 2 marzo 1962, il cui testo risulta del seguente tenore: Art. 18, primo e secondo comma, "l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio nei modi e nei termini di legge, da presentarsi all'assemblea dei delegati entro il 20 (venti) del mese di aprile successivo". Art. 21, ultimo comma, "Per la trattazione di cui ai comma a) e c) la convocazione dovra' aver luogo entro il 20 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale". Art. 23. "La convocazione dell'assemblea sara' fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi sul giornale La Cooperazione italiana, o sul Foglio annunzi legali (F.A.L.) della provincia di Modena almeno quindici giorni prima dell'adunanza, e da affiggersi entro tale termine nella sede del Consorzio. Nell'avviso di convocazione si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione".
SEGNI BERTINELLI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 52. - VILLA
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