DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 2039
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, concernente la istituzione della Scuola centrale tributaria, "Ezio Vanoni"; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni", allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 66. - VILLA
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria - "Ezio Vanoni" Art. 1. Dipendenza della Scuola La Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni e' e' posta alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 2
Art. 2. Segretario e vice consegnatario-cassiere della Scuola Un impiegato di ruolo dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e preposto ai servizi di segreteria della Scuola. Un impiegato di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, nominato secondo le norme vigenti e soggetto alla disciplina stabilita in materia, disimpegna le funzioni di vice consegnatario-cassiere della Scuola.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 3
Art. 3. Denominazione dei corsi. I corsi d'istruzione teorico-pratica che la Scuola puo' essere autorizzata a svolgere si distinguono in: 1) corsi di preparazione e di formazione, ai quali possono essere ammessi impiegati anche in prova; 2) corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica. La Scuola puo' essere altresi' autorizzata a tenere corsi speciali di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate e vice direttore.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 4
Art. 4. Ammissione di uditori ai corsi Possono essere ammessi a frequentare i corsi, di cui all'articolo precedente Studenti e funzionari, anche stranieri in qualita' di uditori purche' senza oneri per l'Amministrazione.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 5
Art. 5. Durata dei corsi La durata del corsi di preparazione e di formazione e' di tre mesi. Gli altri corsi non possono superare i sei mesi.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 6
Art. 6. Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica. I corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica sono istituiti per gli impiegati delle carriere direttive di concetto dell'Amministrazione finanziaria. Per gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere istituiti corsi di specializzazione e di qualificazione tecnica anche durante il periodo di prova.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 7
Art. 7. Corsi speciali di preparazione ad esami di promozione A frequentare i corsi speciali di preparazione agli esami di promozione di cui al secondo comma dell'art. 3 sono ammessi tutti gli impiegati che prendono parte agli esami stessi. La Scuola puo' stabilire appositi turni di frequenza.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 8
Art. 8. Ammissione ai corsi degli impiegati e fornitura agli stessi dei testi di studio L'ammissione degli Impiegati ai corsi e' effettuata dal Ministro per le finanze, su proposta delle Direzioni generali interessate. Agli impiegati ammessi alla frequenza dei corsi sono fornite le riviste, i testi di studio e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 9
Art. 9. Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza Il Ministro per le finanze, puo' disporre che i corsi siano fraquentati anche da ufficiali della Guardia di finanza, designati dal Comando generale del Corpo.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 10
Art. 10. Piano di massima a programma dei corsi Almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Direzione generale degli affari generali e del personale, sentite le Direzioni generali interessate, invia alla Direzione della Scuola le richieste dei corsi da istituire nel successivo esercizio finanziario. La Direzione della Scuola, d'intesa con le Direzione generali richiedenti, predispone il piano di massima e il programma dei corsi stessi. Il piano di massima e il programma sono sottoposti, per l'approvazione, al Ministro per le finanze almeno un mese prima dall'inizio dell'esercizio finanziario, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione. Il programma dei cuori speciali di preparazione agli esami di promozione, di cui al secondo comma dell'art. 3, in linea di massima, sulle materie formanti oggetto degli esami stessi.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 11
Art. 11. Istituzione dei corsi e conferimento degli incarichi di insegnamento Il Ministro per le finanze approvato il piano di massima di cui all'articolo precedente, istituisce con propri decreti i singoli corsi, e sentito il direttore della Scuola, ne determina la data di inizio, la durata, il piano particolareggiato degli studi, le ore di insegnamento attribuite a ciascuna materia e alle eventuali esercitazioni, le categorie di impiegati chiamati a frequentarli, il numero dei partecipanti, la loro eventuale ripartizione in sezioni o gruppi e le modalita' relative alle conseguenti prove, d'esame. Con gli stessi decreti o con decreti successivi, il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, conferisce, di volta in volta, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, gli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni. Detti incarichi possono essere conferiti anche a docenti stranieri.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 12
Art. 12. Corpo degli insegnante Il Corpo degli insegnanti, il quale viene convocato dal direttore della Scuola tutte le volte che lo ritenga necessario stabilisce l'indirizzo didattico da seguire e il coordinamento da darsi agli insegnamenti.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 13
Art. 13. Graduatoria e giudizio particolareggiato dei partecipanti ai corsi La graduatoria del partecipanti ai corsi e' formata dal Corpo degli insegnanti in base alla media delle votazioni conseguite nelle prove di esame. Le votazioni sono espresse in trentesimi: la votazione minima e di diciotto trentesimi. Il Corpo degli insegnanti formula, altresi', il giudizio particolareggiato per ciascuno dei partecipanti ai corsi.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 14
Art. 14. Approvazione della graduatoria. Entro quindici giorni dal termine di ciascun corso, eccetto i caso di Cui all'art. 15, il direttore della Scuola trasmette, per l'approvazione, al Ministro per le finanze la graduatoria ed i giudizi.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 15
Art. 15. Divieto di formulare giudizi e di formare graduatorie alla fine dei corsi speciali di preparazione agli esami. Alla fine dei corsi di preparazione agli esami di promozione indicati nel secondo comma del precedente art. 3, non vengono emessi giudizi, ne' formate graduatorie.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 16
Art. 16. Divieto per gli insegnanti di far parte di Commissioni giudicatrici Coloro che hanno impartito insegnamenti nei corsi di preparazione agli esami di promozione indicati nel secondo comma del precedente art. 3 non possono far parte delle Commissioni giudicatrici degli esami ai quali partecipano gli impiegati che hanno frequentato i relativi corsi di preparazione.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 17
Art. 17. Obblighi degli insegnanti Gli insegnanti, nell'espletamento del loro incarico, si attengono ai programmi fissati, seguono le direttive del direttore della Scuola e quelle stabilite nelle riunioni del Corpo degli insegnanti.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 18
Art. 18. Orario giornaliero L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove di esami stabilito dal direttore della Scuola. Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi, costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, orario giornaliero di servizio.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 19
Art. 19. Obblighi dei partecipanti ai corsi Gli impiegati che frequentano i corsi sono tenuti a seguire le istruzioni e ad ottenere alle disposizioni impartite dal direttore e dagli insegnanti, relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 20
Art. 20. Corresponsione del trattamento economico spettante ai partecipanti ai corsi Durante il periodo di assegnazione alla Scuola, il trattamento economico di cui all'[art. 9 della legge 29 aprile 1957 n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art9), e' corrisposto agli impiegati dagli uffici di provenienza Detti uffici sono tenuti a corrispondere agli impiegati predetti anche gli assegni e le indennita' spettanti in modo continuativo al personale di pari categoria e qualifica rimasto in sede, non le indennita' di missione nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 21
Art. 21. Convitto interno Presso la Scuola e' istituito un convitto interno destinato al alloggiare gli impiegati partecipanti ai corsi, per la durata dei corsi medesimi. La gestione del convitto, e' data in appalto, in base a convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Il Ministro per le finanze, osservate le norme sulla contabilita' generale dello Stato, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce la misura della retta giornaliera, in rapporto alla effettiva entita' degli oneri di esercizio, tenendo anche conto dell'uso degli impianti o delle dotazioni.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 22
Art. 22. Obbligo di alloggiare in convitto Il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, determina i corsi per i quali gli impiegati di prima nomina ammessi a frequentarli, hanno l'obbligo di alloggiare in convitto.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 23
Art. 23. Dispensa dall'obbligo di alloggiare in convitto Il Ministro per le finanze puo' dispensare l'impiegato di prima nomina dall'alloggiare in convitto quando sussistano particolari motivi di ordine personale e familiare.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 24
Art. 24. Assegnazione dei posti eventualmente disponibili I posti di convitto eventualmente disponibili durante la frequenza dei corsi possono essere assegnati, a richiesta, dal Ministro per le finanze anche agli impiegati per i quali non sia stato stabilito obbligo dell'alloggio nel convitto stesso. Nell'effettuare l'assegnazione dei posti di cui ai comma precedente, si tiene conto della situazione personale dei richiedenti e si ha riguardo - In ordine inverso - alle carriere e alle qualifiche, dando a parita' di condizioni, la precedenza nell'ordine, agli impiegati con maggior carico di famiglia.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310- art. 25
Art. 25. Direzione e servizi amministrativi del convitto. Alla direzione del convitto ed al servizi amministrativi inerenti al funzionamento del convitto stesso, e' preposto un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dritte finanze con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, il quale, nel disimpegno di tali mansioni e' coadiuvato dai funzionari ed impiegati in servizio presso la Scuola. Visto, il Ministro per le finanza TRABUCCHI
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