DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 2040
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda 15 settembre 1958 della Societa' "Dragojesolo" corredata da progetto 9 dicembre 1960;
Visto il parere del Magistrato alle acque espresso con nota 18 agosto 1961, n. 15384;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito in assemblea generale espresso con il voto 14 dicembre 1961, n. 2169;
Visto l'art. 11 delle norme di polizia della laguna di Venezia approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).
Art. 2
Entro un biennio dalla data del presente decreto il Magistrato alle acque provvedera' alla modifica dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sopra accennati.
Art. 3
In deroga alle vigenti disposizioni e' consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti. La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti e' per intero a carico dei possessori e degli enti interessati. Le dimensioni e le modalita' costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sara' eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.
Art. 4
Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprieta' dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare.
SEGNI SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 69. - VILLA
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