DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2050

Type DPR
Publication 1962-12-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 19 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 3

I contributi annui a carico della S.p.A. S.A.V.I.D. vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 56. - VILLA

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 1

Repertorio n. 321 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino e la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. per la istituzione di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, addi' diciannove dei mese di settembre in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere ed a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902-2 e residente in Torino, via Cosseria 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione dei Consiglio di amministrazione della Universita' di Torino in data 20 giugno 1962, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera A) e di cui si omette la lettura per espressa volonta' delle parti; Brunner dott. ing. Augusto, nato a Voghera il giorno 8 aprile 1905 quale presidente e consigliere delegato della Soc. p. Az. S.A.V.I.D. avente sede in Cernobbio, provincia di Corno, a questo atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione di detta Societa' in data 27 febbraio 1962 e 7 maggio 1962, che si allegano sotto le lettere D) e C) e di cui di omette la lettura per espressa volonta' delle parti; Premesso a) che la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. di Cernobbio e la Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilita' di contribuire all'approfondimento degli studi chirurgici e neurochirurgici svolti nella Universita' di Torino; b) che per la realizzazione del fine sopra specificato si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica chirurgica generale a terapia chirurgica della Universita' di Torino; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico della Universita' degli studi di Torino ed il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazioni rispettivamente del 18 aprile 1962, 2 maggio 1962 e 20 giugno 1962, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del detto posto di assistente ordinario; tutto cio' premesso: I sopra citati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino sara' istituito ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta', da destinare alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 e dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16, contenente le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 2

Art. 2. La Soc. p. Az. S.A.V.I.D. con sede in Cernobbio (Como) corrispondera' all'Universita' degli studi di Torino, a decorrere dalla data della nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate, la somma di annue lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il finanziamento di detto posto di assistente ordinario. La Soc. p. Az. S.A.V.I.D. corrispondera' inoltre alla Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20% del contributo di lire 2.600.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino si obbliga, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) dell'assistente titolare del posto convenzionato di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2 (primo comma indicato in L. 2.600.000 annue), la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. versera' tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, ed aumentera' proporzionalmente la somma da versare all'Universita' degli studi di Torino a norma del secondo comma del precedente articolo 2. Tali aumenti decorreranno dal giorno nel quale si e' determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina dei titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 6

Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della chirurgia generale e neurochirurgia, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Convenzione posto assistente cattedra Clinica chirurgica medicina di Torino- art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse della universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1071](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1071~art45) (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1962, n. 199). Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo al signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me, ufficiale rogante. Il presente atto, redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte, consta di fogli due e facciate sette ed e' stato scritto da persona di mia fiducia. F.to Mario Allara Augusto Brunner Adolfo Lolli, ufficiale rogante. Registrato a Torino il 20 settembre 1962 al n. 651, volume 29. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: gratis. La presente copia, in carta libera ad uso interno amministrativo, e' conforme all'originale conservato in atti ed e' firmato in ogni singolo foglio. Torino, 24 settembre 1962 L'ufficiale rogante: Adolfo LOLLI.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.