DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 2056
TITOLO PRIMO Capo I Doveri e diritti dei cittadini in ordine al pericolo venereo
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87 della Costituzione; Visto la legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: La cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e' obbligatoria.
Art. 2
Chiunque e' affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria, scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio. I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000, gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere, visitati e citrati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso, gli appositi dispensati, ovvero in mancanza da i medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.
Art. 3
Agli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, e' fatto obbligo agli esercenti la patria, potesta' o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi sono affetti da malattie veneree. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000.
Art. 4
La cura delle malattie veneree e' di norma ambulatoriale. Puo' essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni, che non siano specializzati per la cura di altre specifiche malattie, nei casi di comprovata necessita' clinica o profilattica.
Art. 5
Chiunque debba presentare certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneita' fisica e psichica per l'espletamento di una determinata atti vita e le persone elio, intendono esercitare il baliatico devono sottoporsi ad esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue. I militari all'inizio del servizio ed all'atto dell'invio in congedo, gli aspiranti all'arruolamento nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, i detenuti e di minorenni da rieducare sono obbligatoriamente sottoposti agli esami di cui al primo comma. I suddetti accertamenti sono eseguiti gratuitamente e sono del pari rilasciati gratuitamente i certificati attestanti l'avvenuto accertamento. L'interessato sul quale sia stata accertata l'infezione in atto, deve essere riservatamente informato dell'esito degli accertamenti eseguiti e dell'obbligo della cura.((1))
Art. 6
Per l'attuazione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, chiunque intenda contrarre matrimonio puo' avvalersi per accertare il proprio stato di salute di apposite sezioni dei dispensari. Le visite, gli accertamenti e le relative certificazioni sono gratuite.
Capo II Poteri del medico provinciale -Collaborazione dell'ispettore dermosifilografo provinciale
Art. 7
La valutazione circa la necessita' del ricorso e' di competenza del medico personale.
Art. 8
Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, puo' disporre gli accertamenti previsti dalla legge 25 luglio 1954, n. 837. Il medico provinciale e' tenuto ad usare al riguardo ogni riservatezza e cautela. Fermo restando il divieto per l'autorita' di pubblica sicurezza, di disporre accertamenti sanitari per le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1955, n. 75, la circostanza di essere dedita alla prostituzione non e' preclusa di accertamenti sanitari da parte dei medico provinciale quando si verificano le condizioni di cui al primo comma.
Art. 9
La persona cui sia stato rivolto, dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale. Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in false contagiosa, resta in facolta' del medico provinciale di disporne l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove occorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro. In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso l'ordine di ricovero. L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta piu' manifestazioni contagiose. Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico provinciale puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 10
Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi con meccanici, a norma della voce n. 57 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 363, rivelino l'esistenza di manifestazioni luetiche atte a diffondere il contagio, il medico provinciale adottera' i necessari provvedimenti sentito l'ispettore medico del lavoro.
Art. 11
L'ispettore dermosifilografico provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attivita' inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni, in particolare l'ispettore dermosifilografo provinciale deve: 1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti - - universita', ospedali, Comuni - convenzioni o non con il Ministero della sanita', degli ambulatori dipendenti da enti mutuo previdenziali, dei consultori dermofilopatici dell'O.N.M.I. dei servizi dermovenerei negli istituti di prevenzione e di pena e nella case di rieducazione minorile, dei reparti dermovenerei ospedalieri; 2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea soprattutto di sifilide primo-secondaria sia eseguita a accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio; 3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneita' delle cure, forniture dei medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri); 4) collaborare e vigilare per il regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall'art. 7 della legge, mantenendo a tal fine contatti con gli istituti elaboratori autorizzati ad eseguire gli esami sierologici ai sensi dell'art. 16 della legge; 5) eseguire, a richiesta del medico provinciale visite di controllo sulle persone indiziate di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose; 6) vigilare, in genere, sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie. L'ispettore, dermosilografo ha l'obbligo di risiedere nel capoluogo della Provincia per la quale e' stata conferita la nomina, nonche' di essere presente almeno due volte la settimana nell'Ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze del servizio di sua competenza. Il medico provinciale per rilevati ragioni puo' autorizzare l'ispettore dermosifilografo a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col piano regolare adempimento dei propri doveri. Il Ministro per la sanita' con proprio decreto determina il numero e le circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi. Il Ministero della sanita' puo', su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo. Uno o piu' ispettori dermosifiligrafi possono essere incaricati dal Ministro per la sanita' dell'espletamento di speciali compiti inerenti all'organizzazione e vigilanza dei servizi antivenerei su scala nazionale.
Capo III Obblighi dei sanitari
Art. 12
Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale. Detta denunzia, di regola, non e' nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'eta', il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica. I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti in dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie circa la diagnosi e la cura praticata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorita' sanitaria. Il sanitario che omette la denunzia e' passibile delle sanzioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora ometta di istituire e di tener in regola il registro di cui al comma precedente il medico provinciale lo deferisce al Consiglio dell'Ordine dei medici perche' venga promosso il procedimento disciplinare.
Art. 13
I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanita' per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare, alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli articoli 4 e 5 della legge.
Art. 14
Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia veneree ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positivita' di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanita'. Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 27 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 9 del presente regolamento. I sanitari ed medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrono i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Art. 15
Qualora l'accertamento di laboratorio sua richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente art. 13 incombe a tale professionista, al quale il medico laboratorista comunichera' in via riservata il risultato. IL sanitario che rilascia certificati di sana costituzione fisica comunque attestanti l'idoneita' fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attivita' e' tenuto, all'atto della consegna del certificato in parola o nel piu' breve tempo possibile, ad informare l'interessato dei risultati degli accertamenti eseguiti.
Art. 16
Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorita' giudiziaria od al competente Ordine sanitario. L'Ordine predetto e' tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.
TITOLO SECONDO Capo I Dispensari pubblici Ambulatori presso il medico condotto
Art. 17
L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree e' obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti. I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono peraltro, da soli o riuniti in consorzio con altri Comuni, istituire dispensari antivenerei. L'istituzione dei dispensari antivenerei puo' essere resa obbligatoria con decreto del Ministro per la sanita', per i Comuni di cui al precedente comma quando speciali circostanze o una notevole diffusione delle malattie veneree ne determinano la necessita'. Nelle citta' ove esistano cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali od altri enti pubblici particolarmente idonei, l'esercizio dei dispensari puo' essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni sia direttamente dal Ministero della sanita'. Il Ministero, della sanita', ove ne ravvisi la necessita' puo' inoltre, affidare l'esercizio dei dispensari ad enti pubblici di carattere nazionale che perseguono fini di assistenza sanitaria e siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della sanita' Detti dispensari devono funzionare a cura degli enti che li hanno istituiti; il Ministero della sanita' contribuire alle spese di gestione, oltre che con la fornitura dei medicinali, anche contributi annuo che nona meta' delle spese di gestione per quello obbligatori. Le modalita' di funzionamento, la misura del contributo, il numero dei dispensari, sono stabiliti per convenzione fra il Ministero della sanita' e gli enti interessati. Per i dispensari obbligatori, quando manchi il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo sara' determinato con decreto ministeriale.
Art. 18
Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e sistematico in locali idonei. Ogni dispensario deve comprendere sale di attesa, una sala di visita medica, una sala di medicazione e locali per i servizi igienici. I dispensari dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono, inoltre, disporre di un ambiente per la direzione e di altro per lo schedario per l'inchiesta epidemiologica e le indagini diagnostiche. Detti locali debbono essere riconosciuti idonei sia dal punto di vista igienico e funzionale, sia da quello del altezza di metri 1.60, impermeabile e lavabile: angoli sporgenti e rientranti arrotondati, vasistas o altri mezzi di aereazione alle finestre. La corrispondenza dei requisiti circa il numero, la capacita', la distribuzione dei locali, l'arredamento, la attrezzatura occorrente per la diagnosi e il trattamento curativo dalle malattie veneree e dermoparassitarie deve essere esplicitamente attestata dal medico provinciale. L'attestazione di cui al precedente comma deve fare parte dei documenti indispensabili ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1956 n. 837. Tutti i dispensari, da qualsiasi ente dipendano, debbono essere dotati dei seguenti stampati, di tipo conforme ai modelli approvati dal Ministero, della sanita': a) registro del servizio giornaliero sul quale devono essere trascritte giornalmente, e per ogni nuovo infermo, la diagnosi e lo stato di infermita', le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati ed ogni altra notizia per lo aggiornamento della scheda individualle; b) scheda individuale nella quale devono riportarsi le generalita', l'eta', la professione, lo stato civile, la composizione della famiglia la diagnosi della malattia accertata, le giornate di frequenza al dispensario, l'andamento clinico e sierologico dell'affezione, la terapia praticata; c) moduli per la denunzia delle malattie veneree a norma dell'art. 5 della, legge 25 luglio 1956, n. 837; d) rubriche, registri e moduli per le persone rivisitate per la statistica giornaliera dei nuovi casi, per gli esami di laboratorio, per la terapia, per il servizio sociale, conformi i modelli approvati dal Ministero; e) un registro inventario dei mobili e dello strumentario; f) un registro di carico e scarico dei medicinali; g) moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.
Art. 19
Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da: a) Un medico direttore specializzato in dermosifilopatia, nominato a norma dell'art. 13, della legge 25 luglio 1956, n. 837; b) un'assistente sanitaria visitatrice; c) un'infermiera; d) un inserviente le cui mansioni possono essere disimpegnate da, un salariato comunale. Al direttore del dispensario e' consentito il libero esercizio professionale, purche' esercitato fuori dallo ambito del dispensario.
Art. 20
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