DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2058

Type DPR
Publication 1962-12-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia economica".

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Storia economica".

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

"Gerontologia";

"Reumatologia";

"Chemioterapia";

"Statistica medica e biometria";

"Virologia applicata alla epidemiologia".

L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e' abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.

Scuola di specializzazione in Radiologia

Art. 135. - La durata del corso e' di tre anni. Le materie d'insegnamento sono:

1° Anno:

Elettrologia e fisica delle radiazioni;

Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);

Anatomia radiografica normale;

Semeiotica radiologica;

Radiobiologia;

Roentgenterapia;

Curieterapia.

2° Anno:

Elettrologia e fisica delle radiazioni;

Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);

Anatomia radiografica normale;

Semeiotica radiologica;

Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;

Radiobiologia;

Roentgenterapia;

Curieterapia;

Medicina nucleare.

3° Anno:

Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;

Radioterapia con alte energie;

Medicina nucleare;

Patologia da radiazioni e protezioni.

E' obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia.

Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami:

1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;

2) Tecnica radiografica e semeiotica;

3) Diagnostica radiologica;

4) Radiobiologia e radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia economica". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Storia economica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Gerontologia"; "Reumatologia"; "Chemioterapia"; "Statistica medica e biometria"; "Virologia applicata alla epidemiologia". L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e' abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione. Scuola di specializzazione in Radiologia Art. 135. - La durata del corso e' di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia. 2° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia; Medicina nucleare. 3° Anno: Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radioterapia con alte energie; Medicina nucleare; Patologia da radiazioni e protezioni. E' obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia. Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma. Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami: 1) Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2) Tecnica radiografica e semeiotica; 3) Diagnostica radiologica; 4) Radiobiologia e radioterapia.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA

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