DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2066
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visto il regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1956, n. 1688; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessita' scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.
SEGNI FANFANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 2. - VILLA
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 1
Regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessita' scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. Art. 1. Nella compilazione della graduatoria prevista dall'art. 5, comma 1), della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i provveditori agli studi dovranno tener presente il seguente ordine: a) opere divenute urgenti a causa di alluvioni, terremoti, crolli, calamita' varie; b) opere gia' finanziate a norma delle disposizioni vigenti, i cui lavori siano gia' stati iniziati e non completati; c) opere gia' finanziate in parte per le quali si renda indispensabile l'ulteriore finanziamento per l'inizio dei lavori, o per assicurare lotti funzionali; d) opere dirette ad eliminare, o attenuare l'insufficienza numerica di aule rispetto alle classi gia' funzionanti, e di nuova istituzione, sia di scuole elementari, sia di scuole del completamento dell'obbligo, ovvero di scuole secondarie, istituti professionali e, scuole materne; e) opere necessarie per la sostituzione di aule non idonee (aule di fortuna) perche' non rispondenti alla loro destinazione dal punto di vista igienico e didattico; f) opere necessarie per la sostituzione di aule adattate all'uso scolastico o di aule appositamente costruite divenute inidonee.
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 2
Art. 2. Nei casi indicati alle lettere c), d), e), f), dell'art. 1, la precedenza, nell'ambito di ciascuna ipotesi, e' determinata dalla disponibilita' dell'area da parte dell'Ente, a titolo di proprieta', area riconosciuta idonea all'edificazione scolastica dalla competente Commissione provinciale.
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 3
Art. 3. Le scuole e gli istituti di cui al n. 2) dell'[art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art1), ove le relative opere siamo sussumibili nell'ambito della stessa ipotesi, sono considerati, nei reciproci rapporti, sul piano di parita' in sede di riconoscimento del grado di necessita' scolastica. Lo stesso principio vale, nei reciproci rapporti, per le scuole e gli istituti di cui al numero 3 dell'articolo citato nel precedente comma.
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 4
Art. 4. I provveditori agli studi formuleranno tre distinti elenchi graduati delle opere, in relazione alla ripartizione degli stanziamenti per tipi di scuole e istituti, come indicato ai [numeri 1)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art1-num1), [2)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art1-num2), [3), dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art1-num3).
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 5
Art. 5. Nelle opere di rilevante entita', quando sia da presumere che possa essere impegnata gran parte dell'assegnazione dei fondi relativi all'intiera Provincia, i provveditori agli studi, sempre nell'osservanza dei criteri di priorita' stabiliti, potranno prevedere uno stralcio dell'opera complessiva, purche' funzionale.
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 6
Art. 6. La congruita' della spesa per le opere comprese nella graduatoria di necessita' sara' definita dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione sentiti, in ogni caso, i competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.
Regolamento criteri compilazione dei provveditori delle graduatorie scolastiche- art. 7
Art. 7. In virtu' delle disposizioni dell'[art. 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art14), sono estesi alle scuole materne statali, in quanto applicabili, i criteri di priorita' stabiliti dal presente regolamento. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.