DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962, n. 2068
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia; Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia. Il regolamento, allegato al presente decreto, sara' vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
SEGNI FANFANI - SULLO - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 21. - VILLA
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 1
Norme di applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230 Art. 1. La costruzione di botteghe ed eventuali locali annessi da destinare ad uso di aziende artigiane e' limitata ai piani terranei, ovvero a quelle parti di fabbricato che non possono essere convenientemente adibite ad uso di abitazione.
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 2
Art. 2. Gli Enti comunque denominati, eccetto le cooperative edilizie, che per conto dello Stato o con il suo concorso o contributo costruiscono case economiche e popolari, in sede di predisposizione del programma di massima delle costruzioni, ne danno notizia all'Amministrazione comunale, comunicando i dati e gli elementi relativi alla natura della costruzione, alla localita' nella quale le costruzioni stesse sorgeranno ed al numero prevedibile degli alloggi.
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 3
Art. 3. L'Amministrazione comunale, entro dieci giorni da tale comunicazione, ne rende edotta la Commissione provinciale dell'artigiano, con invito ad indicare, entro quindici giorni dalla richiesta, il numero prevedibile delle aziende artigiane aspiranti a concorrere alla assegnazione, in locazione ovvero con patto di futura vendita, di botteghe e locali annessi. L'Amministrazione comunale, in base alle indicazioni pervenutele, emettera' il proprio parere, comunicandolo agli Enti richiedenti nel termine indicato dall'art. 1, ultimo comma, della [legge 20 ottobre 1960, n. 1230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230).
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 4
Art. 4. Gli Enti costruttori, in base agli elementi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, redigono i progetti definitivi di costruzione e provvedono a bandire i relativi concorsi. Le domande di assegnazione delle botteghe dovranno essere presentate dalle imprese interessate agli Enti costruttori nei termini stabiliti dai singoli bandi. Le domande dovranno contenere: a) le generalita' del richiedente, con l'indicazione dell'attivita' esercitata e la specificazione della richiesta in affitto o a riscatto della bottega; b) la descrizione completa della bottega nella quale, all'atto della domanda, il richiedente eventualmente esercita la propria attivita' con l'indicazione delle condizioni igieniche della bottega stessa. Le domande debbono essere accompagnate dai seguenti documenti: a) certificato di iscrizione del richiedente nell'albo della categoria, ai sensi della [legge 25 luglio 1956, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860); b) dichiarazione del richiedente, nei due casi di assegnazione tanto per locazione che con patto di futura vendita, attestante che lo stesso non e' proprietario, nel medesimo centro urbano, di altri locali o botteghe adeguati alle esigenze della sua azienda. Tutte le domande pervenute agli Enti dovranno da questi essere comunicate in copia alla Commissione provinciale dell'artigianato prima della compilazione della graduatoria al fini del disposto dell'ultimo comma dell'[art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art2).
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 5
Art. 5. Gli Enti costruttori, in base alle domande ricevute e di intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, compilano, ai sensi dell'[art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art2), due distinte graduatorie: una degli aventi diritto all'assegnazione con patto di futura vendita, l'altra degli aventi diritto all'assegnazione in locazione.
Norme di applicazione della L. 20 ottobre 1960, n. 1230- art. 6
Art. 6. Per la determinazione dei canoni di locazione e di riscatto, per la stipulazione dei relativi contratti, per la durata dell'ammortamento, per l'amministrazione e per la gestione delle botteghe si applicano le disposizioni previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene. Visto, il Ministro per i Lavori pubblici SULLO
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