DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962, n. 2069

Type DPR
Publication 1962-12-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 18 dell'Accordo stesso.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - PRETI - FOLCHI -

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 45. - VILLA

Accordo - art. 1

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna (Madrid, 21 febbraio 1961) ACCORDO CINEMATOGRAFICO ITALO-SPAGNOLO Nell'intento di continuare a sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra l'Italia e la Spagna - nello spirito degli impegni assunti dai due Paesi nei confronti degli Organi internazionali - e nell'intento di migliorare la produzione in comune di film di importanza internazionale, informata al principio della reciprocita' degli apporti di entrambe le cinematografie, che e' il fondamento della coproduzione, si e' convenuto quanto appresso: Art. 1. a) Le competenti autorita' dei due Paesi autorizzeranno, durante il periodo di validita' del presente Accordo, l'importazione, senza alcuna limitazione di numero, dei film in versione originale. b) Le competenti autorita' spagnole autorizzeranno pure la importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film italiani di lungo metraggio destinati alla loro effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola, in versione doppiata o sottotitolata, con un numero massimo di 5 (cinque) per la edizione sottotitolata. c) Reciprocamente le autorita' competenti italiane autorizzeranno, durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film spagnoli di lungo metraggio destinati alla loro effettiva programmazione in Italia, in versione doppiata o sottotitolata, con un massimo di 5 (cinque) film in edizione sottotitolata. d) Il numero dei film ai quali si riferiscono i precedenti paragrafi b) e c) potra' essere aumentato, di comune accordo fra le autorita' competenti dei due Paesi, come pure potra' essere studiata l'attuazione di un sistema di incentivi che aumenti il numero dei filla fissato nel presente Accordo, quanto, a giudizio di entrambe le parti, lo svolgimento dell'intercambio lo consigli. e) Le competenti autorita' dei due Paesi autorizzeranno, inoltre, l'importazione, nei rispettivi territori, dei film di cortometraggio destinati alla programmazione e distribuzione in edizione doppiata e/o sottotitolata, cosi' come rispettivamente, delle attualita' cinematografiche spagnole e italiane, al di fuori dei contingenti previsti come sopra ed osservando le norme interne vigenti al riguardo nel Paese importatore.

Accordo - art. 2

Art. 2. Le autorita' spagnole non concederanno i permessi di importazione e sfruttamento in Spagna ai film italiani senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalita' rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo italiano. Le autorita' italiane non imputeranno alcun film spagnolo al contingente da loro riservato in Italia, senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalita' rilasciato dall'Istituto nazionale della cinematografia spagnola.

Accordo - art. 3

Art. 3. I contratti stipulati tra le parti interessate, relativi alla cessione dei diritti di sfruttamento dei film, dovranno essere autorizzati dalle competenti autorita' italiane e spagnole.

Accordo - art. 4

Art. 4. Le competenti autorita' dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocita' le maggiori facilitazioni, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno di essi, per l'entrata dei film, delle copie successive degli stessi e del materiale cinematografico necessario per il loro sfruttamento commerciale. Ugualmente, e sempre nell'ambito delle legislazioni vigenti nei due Paesi, le autorita' competenti di ciascuno di essi concederanno le massime facilitazioni per i film che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

Accordo - art. 5

Art. 5. Le competenti autorita' dei due Paesi faciliteranno la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Accordo - art. 6

Art. 6. I film per essere riconosciuti di coproduzione al fini del presente Accordo dovranno essere di rilievo internazionale e di una qualita' tale da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di provata capacita' tecnica e di riconosciuta solvibilita' finanziaria; ciascun film dovra' essere diretto esclusivamente da un regista italiano o spagnolo, salva l'eccezione prevista nel paragrafo 4) dell'art. 8.

Accordo - art. 7

Art. 7. I film di coproduzione di cui all'art. 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi: A) Film con apporti non equivalenti. Durante il periodo di validita' del presente Accordo le competenti autorita' dei due Paesi potranno autorizzare un primo gruppo di sei film in coproduzione. Una volta constatato l'effettivo inizio della loro lavorazione, le dette autorita' potranno autorizzare un secondo gruppo di sei film in coproduzione e successivamente un terzo gruppo, sempre di sei film, quando quelli del primo gruppo siano stati virtualmente ultimati e quelli del secondo siano stati effettivamente iniziati. Prima di concedere l'autorizzazione ai film del secondo gruppo, si accertera' se esiste nell'insieme dei sei film del primo gruppo l'equilibrio nei seguenti elementi: a) importo complessivo degli apporti dei coproduttori di ciascun Paese; b) artisti in ruoli principali; c) registi; d) giorni di lavorazione in interni ed esterni nonche' gli ulteriori apporti di elementi tecnici, artistici e di materiale; e) apporti finanziari. Effettuato il controllo, nel caso esista equilibrio in tutti gli elementi precisati o se lo squilibrio si riferisce ad uno o piu' elementi che non siano quelli indicati nei paragrafi a) ed e) del precedente capoverso, potranno autorizzarsi i progetti del secondo gruppo, a condizione che essi contengano gli apporti necessari per ristabilire nel piu' breve tempo possibile l'equilibrio, non potendosi autorizzare alcun progetto che possa far aumentare gli squilibri gia' esistenti. In ogni caso l'insieme dei film del primo e secondo gruppo dovra' contenere un, totale equilibrio dei suindicati cinque elementi, ritenuto, condizione indispensabile per autorizzare i film del terzo gruppo. La Commissione mista determinera' le condizioni di carattere pratico per quanto si riferisce alla realizzazione di gruppi ulteriori di film, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra gli apporti di ambedue le Cinematografie, che costituisce la base del presente Accordo in materia di coproduzione. Gli apporti puramente finanziari previsti al punto e) non potranno eccedere, in ciascun film, il 20% dei complessivi apporti di ogni coproduttore. Gli apporti dei coproduttori in un film e le relative percentuali di spettanza dei medesimi, non potranno eccedere il 70% come massimo, ne' essere inferiori conseguentemente ai 30% come minimo. Le rispettive autorita' competenti si scambieranno ogni utile informazione sull'andamento delle coproduzioni per evitare che gli squilibri eventualmente verificatisi nel primo gruppo vadano accentuandosi, rendendo difficile la loro compensazione nel secondo gruppo. Analogamente si procedera' per le coproduzioni del secondo gruppo o dei gruppi successivi. B) Film con apporti equivalenti. L'apporto dei produttori di ciascun Paese dovra' essere del 50% del costo totale di realizzazione di ogni film. I rispettivi apporti dovranno essere approssimativamente equivalenti sia per quanto si riferisce alle riprese (interni ed esterni) sia per quanto si riferisce alla lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici o tecnici ed al materiale necessario. L'equilibrio nel complesso di detti film puo' conseguirsi attraverso la compensazione tra i differenti elementi di apporto. In ogni caso la Commissione mista vigilera' affinche' non si verifichi costante predominio in uno o piu' degli elementi di apporto di cui al paragrafo A). C) Coproduzioni con un terzo Paese. Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualita' internazionale tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione. Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di un particolare esame, caso per caso, per la loro approvazione. Quando l'investimento in tali film ecceda l'equivalente di 800.000 dollari U.S.A. la partecipazione del produttore spagnolo o italiano prevista nel paragrafo A) di questo articolo potra' ridursi al 20%, senza computare in questa percentuale l'eventuale apporto finanziario. Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui domande non siano accompagnate da una garanzia bancaria pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici; garanzia che potra' essere sostituita da una mutua rinuncia alla medesima.

Accordo - art. 8

Art. 8. Le competenti autorita' dei due Paesi potranno, caso per caso e di comune intesa per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente Accordo, concedere qualcuna delle seguenti deroghe: 1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario; 2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti stranieri che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi; 3) autorizzare eccezionalmente la partecipazione di elementi artistici di riconosciuto valore, appartenenti ai Paesi con i quali l'Italia e la Spagna abbiano accordi di coproduzione; 4) autorizzare la partecipazione di un elemento artistico di fama internazionale di un terzo Paese.

Accordo - art. 9

Art. 9. I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni la vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate si coproduttore del Paese che le concede.

Accordo - art. 10

Art. 10. I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale e tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentati con la dizione: "coproduzione italo-spagnola" oppure "coproduzione ispano-italiana" . Questa dizione dovra' apparire nei titoli di testa in un quadro separato. Tale dizione dovra' ugualmente figurare in tutta la pubblicita' a pagamento come in tutti gli annunci e comunicazioni verbali e scritte riguardanti la presentazione dei film di coproduzione. Nelle competizioni internazionali, il film di coproduzione sara' presentato dal Paese che i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sara' presentato dal Paese maggioritario e, se equilibrato, dal Paese della nazionalita' del regista.

Accordo - art. 11

Art. 11. I proventi dello sfruttamento commerciale del film in tutto il mondo, ivi compresi gli introiti dei due mercati nazionali, verranno ripartiti in modo strettamente proporzionale agli apporti. Ognuno dei due coproduttori avra' il diritto di esercitare tutte le possibili forme di controllo per quanto riguarda gli introiti del mercato nazionale dell'altro coproduttore. I contributi, premi od aiuti finanziari che si concedono ai produttori di film nazionali, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, non saranno compresi nella ripartizione poiche' saranno regolati come previsto nell'art. 9. In tutti i contratti le parti potranno stabilire che i proventi di ciascuno dei propri mercati vengano destinati con priorita' alla copertura del costo al quale ha fatto fronte ciascuna di esse. Ambedue le parti si scambieranno costanti informazioni sugli introiti provenienti da terzi Paesi, al line che detti introiti compensino - nel termine previsto da ogni contratto e, come limite massimo, annualmente - l'eventuale squilibrio che si sia potuto verificare negli introiti provenienti dai loro rispettivi mercati nazionali. Nei contratti, come alternativa, potra' anche prevedersi una ripartizione "a forfait" dei mercati, sempre che venga rispettato il principio della proporzionalita' tra gli introiti e gli apporti di ciascuna delle due parti e previa approvazione delle competenti autorita' dei due Paesi.

Accordo - art. 12

Art. 12. Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sara' imputato, in linea di principio, al contingente del Paese in cui la partecipazione e' maggioritaria. Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sara' imputato al contingente dei Paese che abbia maggiori possibilita' di esportare nel Paese importatore. Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore. I film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Accordo - art. 13

Art. 13. Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o, in difetto, un negativo ed un controtipo oppure un internegativo. Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sara' proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo e colonne sonore internazionali) che potra' esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalita'.

Accordo - art. 14

Art. 14. Il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, in Italia e il Ministero dell'informazione e turismo - Direzione generale per la cinematografia e teatro - in Spagna, stabiliranno di comune intesa le norme di procedura, per l'applicazione del presente Accordo in materia di coproduzione.

Accordo - art. 15

Art. 15. Le competenti autorita', dei due Paesi si impegnano a facilitare al massimo la formalita' per il trasferimento delle persone e dei materiali che saranno necessari per il compimento delle coproduzioni sia nella fase di preparazione che in quella di realizzazione e di sfruttamento dei film.

Accordo - art. 16

Art. 16. I pagamenti relativi alla collaborazione cinematografica tra i due Paesi nonche' all'intercambio di film e ai diritti di sfruttamento saranno regolati secondo le disposizioni previste negli articoli 1 e 2 del vigente Accordo di pagamento tra l'Italia e la Spagna dell'8 maggio 1958.

Accordo - art. 17

Art. 17. Una Commissione mista, composta di rappresentanti dei due Paesi, si riunira' alternativamente ogni sei mesi in Italia e in Spagna e, in via straordinaria, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle due Parti, per curare l'esecuzione del presente Accordo, controllare l'equilibrio nelle coproduzioni e proporre le modifiche che saranno ritenute necessarie.

Accordo - art. 18

Art. 18. Il presente Accordo sara' valido per un anno, e verra' prorogato tacitamente per periodi annuali a meno che una delle due Parti non lo denunci tre mesi prima della scadenza prevista. Sara' sottoposto alla approvazione delle competenti Autorita' dei rispettivi Governi. Entrera' in vigore quando le Parti si siano comunicate detta approvazione mediante Scambio di Note. Ambo le Parti convengono peraltro di mettere in esecuzione, in via provvisoria, le clausole del presente Accordo a partire dal 1 marzo 1961. FATTO a Madrid, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, il giorno ventuno febbraio millenovecentosessantuno. Per l'Italia Per la Spagna ANNIBALE SCICLUNA FAUSTINO ARMIJO GALLARDO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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