DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. 2082
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio e del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il personale gia' in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia, della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia, iscritto nei quadri speciali tenuti dal Ministero dell'industria e del commercio, che, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, ne abbia fatto domanda, e' inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. L'inquadramento e' effettuato nella categoria di impiego corrispondente alle mansioni effettivamente prestate subordinatamente al possesso del titolo di studio. Il personale che, pur disimpegnando mansioni proprie della prima e della seconda categoria, risulti sprovvisto del titolo di studio rispettivamente richiesto per l'inquadramento e' inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella terza categoria del personale non di ruolo si puo' prescindere dal titolo di studio.
Art. 2
Il personale di cui al precedente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450 e del decreto legislative 8 maggio 1948, n. 539, dell'art. 12 della legge 29 aprile 195, n. 130 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1951, n. 1452, o comunque di fatto, e' inquadrato dalle stesse Amministrazioni con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di prima assegnazione in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, purche' il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuita'. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento ha inizio il compito della anzianita' di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e dell'art. 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Art. 3
Al personale inquadrato e' attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale le avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianita' complessiva di servizio posseduta calcolata ai sensi del primo comma del precedente art. 2. Agli interessati e' conservato, tuttavia, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio o di retribuzione, la eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilita', rispetto al nuovo trattamento complessivo ad essi spettante per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilita', a seguito dell'inquadramento nelle categorie non di ruolo. L'assegno personale di che trattasi e' conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento nei ruoli speciali transitori. Esso per la parte derivante dalla differenza di stipendio o retribuzione, e' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 4
Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive modificazioni, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto a quella del 1 maggio 1948, prevista dall'art. 1. primo comma, della citata legge. Il collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, ha decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianita' di servizio computata ai sensi del precedente art. 2, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Il personale collocato nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni vigenti, dei periodi di servizio e di tempo, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, verso il pagamento di un contributo di riscatto pari al 6% dello stipendio annuo di godimento all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato. Per gli impiegati che chiedano il riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del provvedimento di inquadramento nei citati ruoli, il relativo contributo 6 computato sugli stipendi o retribuzioni ad essi spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli dello Stato, se lo stesso e' anteriore al 24 giugno 1951, ovvero sugli assegni o retribuzioni spettanti al 1 luglio 1953. Per il personale anteriormente assistito, ai fini previdenziali, mediante polizze di assicurazione contratte con l'istituto nazionale delle assicurazioni, l'istituto predetto versera' allo Stato una somma, pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di decorrenza del collocamento in ruolo. Una meta' di tale somma sara' incamerata dallo Stato, l'altra meta' sara' versata ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facolta' agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprieta' delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma paio alla meta' del valore di riscatto eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulla polizza stessa.
Art. 6
Il Ministero dell'industria e del commercio, ai fini dell'attuazione del presente decreto, disporra' perche' nel minor tempo, siano trasmessi alle Amministrazioni competenti i fascicoli personali, le situazioni partitarie ed ogni altra documentazione riguardante il personale di cui ai precedenti articoli.
SEGNI FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 102. - VILLA
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