DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1962, n. 2083

Type DPR
Publication 1962-09-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 18 dell'Accordo stesso.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 80. - VILLA

Accordo - art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati. (Parigi, 26 luglio 1961). IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del Patto Atlantico ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra, le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa; Hanno, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, articolo XVI, del predetto Protocollo, convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Nel testo del presente Accordo: a) per "Convenzione" si intende la convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo statuto delle loro Forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951; b) per "Protocollo" si intende il protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in virtu' del Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952; c) l'abbreviazione "SHAPE" significa "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" (Quartiere Generale Supremo Potenze Alleate in Europa); d) per "Quartiere Generale Interalleato" si intende SHAPE ed ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonche' ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del Consiglio Nord Atlantico.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Dislocazione dei Quartieri Generali Interalleati La dislocazione, nonche' gli eventuali spostamenti, in tempo di pace, dei Quartieri Generali Interalleati in territorio italiano, verranno stabiliti in seguito ad accordi diretti tra il Governo italiano e SHAPE.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Effettivi dei Quartieri Generali Intervallati Il Governo italiano verra' informato degli effettivi dei Quartieri Generali Interalleati alla data della firma del presente Accordo. SHAPE e' autorizzato ad aumentare gli effettivi di ciascuno dei Quartieri Generali Interalleati, risultanti alla firma del presente Accordo nel limite del 10 per cento, rendendo periodicamente noti tali effettivi al Governo italiano. Qualora un nuovo aumento venisse a comportare il superamento dell'organico cosi' stabilito, SHAPE dovra' ottenere l'accordo preventivo del Governo italiano per una nuova percentuale di maggiorazione, nei limiti della quale gli effettivi esistenti in quel momento potranno essere aumentati senza autorizzazione.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Immunita' Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'articolo XI del Protocollo e "subordinatamente alle limitazioni ivi indicate il Governo italiano riconoscera' che i beni immobili e mobili dei Quartieri Generali Interalleati saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca. sequestro, esproprio e da qualsiasi provvedimento cautelare.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Immunita' e privilegi del personale di rango elevato a) Gli ufficiali generali ed ammiragli di nazionalita' non italiana, che svolgono funzioni di alta responsabilita', presso i Quartieri Generali Interalleati, godranno, per quanto concerne gli atti compiuti durante il loro servizio nella loro qualita' ufficiale entro i limiti della loro competenza (ivi compresi i loro scritti e le loro parole), del trattamento previsto in materia giurisdizionale dagli atti e dalle consuetudini internazionali applicabili in materia. Nell'ambito delle esenzioni e privilegi riconosciuti dalle consuetudini internazionali e dagli accordi in vigore, essi godranno fra l'altro: 1) della inviolabilita', delle carte e documenti personali; 2) delle facilitazioni inerenti al cambio ed alla valuta, simili a quelle concesse ai funzionari del Corpo diplomatico; 3) le stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo diplomatico, per quanto riguarda il bagaglio personale. b) Il Governo italiano, di comune accordo con lo SHAPE, compilera' un elenco delle persone di cui alla lettera a).

Accordo - art. 6

Articolo 6 Capacita' giuridica a) Previa autorizzazione di SHAPE ed agendo in suo nome, un Quartiere Generale Interalleato potra' compiere gli atti giuridici necessari al proprio funzionamento. In conseguenza di tale delega e dei poteri di rappresentanza di cui e' investito, esso potra': 1) stipulare contratti; 2) partecipare a procedure giudiziarie ed amministrative, anche in veste di attore e di convenuto; 3) acquistare beni e disporne. Il diritto di acquistare beni immobili o a titolo gratuito, beni mobili, e' subordinato alle autorizzazioni previste dalla legge del 5 giugno 1850, n. 1037. b) L'esercizio della capacita' giuridica, spetta al Comandante supremo in Europa e ad ogni altra autorita' da lui designata ad agire in suo nome. c) A richiesta di un Quartiere Generale Interalleato il Governo italiano agira' in sua vece nelle questioni giuridiche nelle quali il Quartiere Generale Interalleato sia parte interessata. Le spese eventualmente sostenute dal Governo italiano in tale circostanza saranno rimborsate dal Quartier Generale Interalleato.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Polizia I Quartieri Generali Interalleati stipuleranno accordi per quanto concerne l'applicazione dell'articolo VI e dell'articolo VII, paragrafo 10, della "Convenzione", riguardanti il possesso ed il porto delle armi e l'esercizio dei poteri di polizia, con le competenti autorita' provinciali di polizia e con i Comandi militari territoriali secondo i principi di cui all'Annesso 1.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Personale civile a) Il personale civile utilizzato dai Quartieri Generali Interalleati si suddivide come segue: 1) personale civile appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo" e definite dalla decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1054: 2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo IX della "Convenzione". b) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno all'assunzione diretta del personale di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego saranno esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli organismi NATO. c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo e' esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualita' di impiegati di detti Quartieri Generali. d) I Quartieri Generali Interalleati in Italia provvederanno all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani. Potranno assumere cittadini di altri Paesi, sempreche' siano aderenti alla NATO, solo qualora non vi sia disponibilita' di personale italiano in quantita' sufficiente nelle categorie e qualifiche professionali occorrenti, e purche' residenti in Italia od ammessi a risiedervi in conformita' delle leggi italiane. Le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane. e) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno, in conformita' alle leggi italiane, all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, facendone richiesta nominativa al competente Ufficio di collocamento. I Quartieri Generali Interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e Le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purche' garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attivita' che piu' si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dai Quartieri Generali medesimi. I Quartieri Generali Interalleati provvederanno al trattamento assistenziale e previdenziale del personale predetto in conformita' alle leggi italiane, avvalendosi degli apposita istituti previdenziali ed assistenziali. f) Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere Generale Interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo potra' essere, risolta dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane. g) Tutto il personale civile di cui ai presente articolo (paragrafo a) 1) e 2), indipendentemente dalla nazionalita', dovra' essere sottoposto ad accertamenti, ai fini della sicurezza, dall'autorita' dello Stato piu' idoneo allo scopo. Per i cittadini italiani, per i quali e' richiesto il nulla osta, di segretezza, gli opportuni accertamenti sono affidati allo Stato Maggiore della difesa italiano. Per i cittadini italiani per i quali tale nulla osta non e' richiesto, i Quartieri Generali Interalleati si rivolgeranno per gli opportuni accertamenti alle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, per il tramite del Comando carabinieri del Quartiere Generale Interalleato. h) Tutto il personale civile italiano, di cui al presente articolo, e' tenuto all'adempimento degli obblighi di leva in osservanza delle leggi italiane. Le competenti autorita' italiane, su richiesta nominativa del Quartiere Generale Interalleato interessato, potranno dispensare il personale predetto dai richiami per istruzioni o per mobilitazione, nonche' dagli obblighi derivanti dalla militarizzazione o dalle esigenze dei servizi di protezione. i) Tutto il personale civile straniero, di cui al presente articolo, non potra' esercitare in Italia una qualsiasi altra, attivita' di lavoro al di fuori di quella prestata alle dipendenze del Quartiere Generale Interalleato. Apposita clausola sara' inserita nei contratti di lavoro.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Contratti per servizi a) L'espletamento dei servizi interessanti l'attivita' dei Quartieri Generali Interalleati, quali la manutenzione, la pulizia e servizi similari, affidati a terzi, dovra' essere regolato sotto la forma dell'appalto. Con apposite clausole sara' vietato il sub-appalto e sara' sancito l'obbligo degli appaltatori di osservare nei confronti del personale, a pena di decadenza del contratto, le disposizioni di legge sulla tutela del lavoro ed i contratti collettivi vigenti per il settore di attivita' piu' affine. Di tali appalti i Quartieri Generali Interalleati daranno comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. b) I Quartieri Generali Interalleati faciliteranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze della sicurezza, il compito di vigilanza devoluto agli Ispettori del lavoro.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Acquisto di merci I Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati ad acquistare per i propri fabbisogni merci sul mercato locale. Il Governo italiano, qualora richiestone da un Quartiere Generale Interalleato, fornira' la sua assistenza per tali acquisti. Ove si rilevi la necessita' di prevenire effetti dannosi per l'economia nazionale, il Governo italiano si riserva di segnalare gli eventuali articoli il cui acquisto dovrebbe essere limitato o proibito.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Installazione dei Quartieri Generali Interalleati a) Il Governo italiano, su proposta ed a mezzo della Amministrazione militare alla quale i Quartieri Generali Interalleati dovranno rivolgersi, prendera' le opportune disposizioni per fornire gli edifici che, a seguito di trattative appositamente condotte, avra' riconosciuto necessari ai Quartieri Generali Interalleati interessati. A tale fine, il Governo italiano potra' mettere a disposizione, senza concorso di spesa da parto del Quartiere Generale Interalleato e secondo la vigente legislazione italiana-, terreni, edifici ed installazioni fisse demaniali. Per le prestazioni di cui al comma precedente, varranno le disposizioni di cui all'articolo IX, paragrafo 3, della "Convenzione". b) Quanto sopra non pregiudichera' il diritto di un Quartiere Generale Interalleato, previa approvazione del Governo italiano circa l'ubicazione ed il progetto di massima e con l'osservanza delle procedure indicate, all'articolo VI paragrafo a) 3), di stipulare direttamente contratti per l'utilizzazione di edifici, terreni, impianti e servizi. A richiesta del Quartiere Generale Interalleato, il Governo italiano fornira' la propria assistenza all'esercizio di tale diritto. c)I terreni, i fabbricati e le installazioni fisse messe a disposizione dei Quartieri Generali Interalleati dal Governo italiano senza alcun onere per i Quartieri Generali Interalleati (se non un onere nominale) e che cessino di essere necessari a detti Quartieri Generali Interalleati, saranno restituiti al Governo italiano ed ogni aumento o perdita di valore dei beni immobili forniti dal Governo italiano derivante dal loro uso da parte dei Quartieri Generali Interalleati stessi sara' determinato dal Consiglio Nord Atlantico, prendendo in considerazione ogni applicabile legge dello Stato italiano.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Contratti per lavori a) Nei limiti di 25.000.000 di lire italiane per ogni contratto di appalto i Quartieri Generali Interalleati possono provvedere direttamente, sempre che abbiano ottenuto dai competenti organi italiani la preventiva approvazione del progetto generale e della descrizione dei lavori. Detta approvazione non sara' necessaria in caso di riparazioni o di lavori di manutenzione che non apportino modifiche al progetto generale delle installazioni o alla loro ubicazione. Gli appalti saranno effettuati secondo le modalita' fissate dal Consiglio della NATO. Se richiesto, il Governo italiano potra' fornire la propria assistenza tecnico-amministrativa. b) Oltre il predetto limite di 25.000.000 di lire, per ogni contratto di appalto, i lavori attinenti ai beni immobili saranno effettuati sotto la diretta vigilanza dei competenti organi dell'Amministrazione della difesa, secondo la legislazione italiana vigente. I progetti tecnici e le clausole amministrative, dei contratti, nonche' gli elenchi delle ditte chiamate a concorrere alle gare di appalto, saranno concordati tra i competenti organi del Ministero della difesa e il Quartiere Generale Interalleato interessato, tenendo presenti anche le istruzioni emanate dal Consiglio Nord Atlantico. I competenti organi italiani presteranno la loro assistenza anche per le gare da indire per i lavori di cui al precedente capoverso. La stipulazione del contratto da parte del Quartiere Generale Interalleato con le ditte appaltatrici prescelte avverra' alla presenza dell'Organo dell'Amministrazione della difesa incaricato della sovraintendenza ai lavori. Conformemente alle clausole contrattuali e secondo lo stato di avanzamento dei lavori, il Quartiere Generale Interalleato che ha richiesto i lavori, provvedera' al pagamento del relativo importo alle ditte appaltatrici sulla base delle fatture approvate dall'Organo nazionale che sovraintende alla vigilanza dei lavori e trasmesse per il tramite dello stesso Organo. c) Le contestazioni e le azioni legali, che potranno sorgere in conseguenza dei contratti di cui al presente articolo, verranno definite dalle competenti autorita' italiane secondo la legislazione italiana concernente i lavori da eseguire per gli enti militari nazionali. Nel caso di trattative per raggiungere una transazione in una controversia contrattuale o la desistenza da una azione legale in corso, verranno consultati i Quartieri Generali Interalleati interessati. d) Tutte le spese sostenute dal Governo italiano per la stipulazione dei contratti, l'assistenza per i lavori, le contestazioni e i procedimenti legali di cui al presente articolo, saranno rimborsate dai Quartieri Generali Interalleati sulla base dell'onere finanziario sostenuto. In particolare, il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione della difesa italiana per la progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, verra' effettuato dal Quartiere Generale Interalleato interessato su presentazione dei relativi documenti di spesa. L'importo dei predetti rimborsi verra' versato, a cura dello stesso Quartiere Generale Interalleato, alla Sezione provinciale di tesoreria competente per la successiva riassegnazione a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Accordo - art. 13

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