DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2109
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 13 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI - LA MALFA - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 1. - VILLA
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- Indice
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA TITOLO I. - Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara Organizzazione ed Amministrazione. TITOLO II. - Gestione marittimi. Capo I. - Iscritti. Capo II. Contribuzioni Sez. I. - Contributi per la navigazione; Sez. II. - Concorso dello Stato; Sez. III. Contributi volontari e speciali; Sez. IV. - Periodi di iscrizione figurativa. Capo III. - Prestazioni. Capo IV. - Disposizioni speciali. TITOLO III. - Gestione speciale. Capo I. - Iscritti. Capo II. - Contribuzioni; Sez. I. Contributi ordinari; Sez. II. - Contributi volontari e speciali; Paragrafo Personale amministrativo; Paragrafo B) Personale navigante. Capo III. - Prestazioni; Sez. I. - Personale amministrativo; Sez. II. - Personale navigante. Capo IV. - Disposizioni speciali; TITOLO IV. - Norme per la risoluzione delle controversie. TITOLO V. Disposizioni generali, finali e transitorie. TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA TITOLO I CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE Art. 1. - Personalita' giuridica. Art. 2. - Scopi istituzionali. Art. 3. - Gestione. Art. 4. - Fondi affidati alla "Gestione marittimi". Art. 5. - Amministrazione - Esenzioni e privilegi fiscali. Art. 6. - Organi della Cassa. Art. 7. - Gettone ed indennita' per i membri del Comitato amministratore. Art. 8. - Poteri del Comitato amministratore. Art. 9. - Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 10. - Erogazione di particolari previdenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie. Art. 11. - Sopravvenienze attive. Art. 12. - Compilazione del bilancio tecnico, Art. 13. - Vigilanza. Art. 14. - Concorso delle Autorita' marittime. TITOLO II GESTIONE MARITTIMI Capo I. - Gli iscritti Art. 15. - Nozione di nave. Art. 16. - Categorie di iscritti. Art. 17. - Requisito della navigazione. Capo II. - Le contribuzioni Sez. I. - Contributi per la navigazione. Art. 18. - Competenze medie. Art. 19. - Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi. Art. 20. - Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento. Art. 21. - Riscossione dei contributi. Art. 22. - Contributi per gli allievi delle navi scuola. Sez. II. - Concorso dello Stato. Art. 23. - Oneri a carico dello Stato. Sez. III. - Contributi volontari e speciali. Art. 24. - Prosecuzione volontaria dell'assicurazione. Art. 25. - Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra. Art. 26. - Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico. Art. 27. - Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere. Sez. IV. - Periodi di iscrizione figurativa. Art. 28. - Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace. Art. 29. - Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra. Art. 30. - Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra. Art. 31. - Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45. Art. 32. - Computo dei periodi di navigazione effettuati nei mari del nord. Art. 33. - Esclusione dei periodi di servizio militare dal calcolo delle medie della competenza utile a pensione. Art. 31. - Riconoscimento dei periodi d'internamento. Art. 35. - Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, d'inabilita' temporanea per infortunio e di periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio. Capo III. - Le prestazioni. Art. 36. - Requisiti per il diritto a pensione. Art. 37. - Misura della pensione. Art. 38. - Modalita' per il calcolo della pensione. Art. 39. - Misura della pensione per 23 anni di effettiva navigazione. Art. 40. - Maggiorazione della pensione per il differimento - I trattamenti minimi. Art. 41. - Pensione per la vedova. Art. 42. - Esclusione delle vedove dal diritto a pensione. Art. 43. - Orfani aventi diritto a pensione. Art. 41. - Pensione per i figli e gli ascendenti. Art. 45. - Decorrenza della pensione Capo IV. - Disposizioni speciali Art. 46. - Cumulo delle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - La liquidazione delle pensioni. Art. 47. - Assegno di morte. Art. 48. - Disposizioni riguardanti il personale navigante delle Ferrovie dello Stato. Art. 49. - Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali. Art. 50. - Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Art. 51. - Pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952. Art. 52. - Annullamento del libretto di navigazione - Riduzione delle pensioni in caso di rioccupazione. Sospensione della pensione in caso di reimbarco e relativa riliquidazione. Art. 53 - Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilita' derivante da lesione o infermita' conseguenti a reati. Corresponsione della pensione ai superstiti. Art. 54. - Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontario al servizio militare straniero. Art. 55. - Trattamento di pensione in caso di condanna penale. Art. 56 - Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare. Art. 57. - Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara. Art. 58. - Incedibilita' impegnorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni. Art. 59. - Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti pel conseguire la pensione. Art. 60. - Ripartizione, dei contributi e dell'onere delle prestazioni. TITOLO III GESTIONE SPECIALE Capo I. - Gli iscritti Art. 61. - Iscrizione obbligatoria. Art. 62. - Iscrizione facoltativa. Art. 63 - Denuncia del personale assicurato. Art. 64 - Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento. Capo II. - Le contribuzioni Sez. I. - Contributi ordinari. Art. 65 - Determinazione della misura dei contributi. Art. 66. - Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora. Sez. II. - Contributi volontari e speciali. Paragrafo A) - Personale amministrativo. Art. 67. - Continuazione volontaria della iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria. Art. 68. - Contributo per l'iscrizione volontaria. Paragrafo B) - Personale navigante Art. 69. - Utilizzazione della contribuzione ai fini della gestione marittimi Art. 70. - Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione. Capo III. - Le prestazioni. Sez. I. - Personale amministrativo. Art. 71. - Requisiti per il diritto a pensione. Art. 72 - Nozione di invalidita' dell'iscritto. Art. 73. - Misura della pensione. Art. 74. - Pensione di riversibilita'. Art. 75. - Misura della pensione dei superstiti. Art. 76 - Trattamenti minimi. Art. 77. - Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Sez. II. Personale navigante. Art. 78. - Diritto e misura della pensione. Art. 79. - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria. Art 80. - Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento. Capo IV. - Disposizioni speciali. Art. 81. - Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale. Art. 82. - Ripartizione dei contributi e dell'onere della prestazioni. TITOLO IV NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 83. - Ricorsi. Art. 84. - Termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi. Art. 85. - Decadenza dall'azione giudiziaria. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE Art. 86. - Contributo straordinario dello Stato. Art. 87. - Assegni "ad personam". Art. 88. - Fondi di riserva.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 1
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA Art. 1 Personalita' giuridica La Cassa nazionaleper la previdenza marinara e' persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 2
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 27 LUGLIO 1967, N.658](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658)))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 3
Art. 3. Gestioni. [Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-26;1996), [regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-10-19;1595~art1) [regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-02;1594~art2) [regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-09-16;1842~art1) [regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-08-19;1560~art21) [legge 25 luglio 1952, n. 915](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915). La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni: a) la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare; b) la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle societa', di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 LUGLIO 1967, N.658](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658))).
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 4
Art. 4. Fondi affidati alla "Gestione marittimi". [Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937 n. 1842](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-09-16;1842~art22), art 6 decreto legislativo luogotenziale 22 marzo 1946, numero 891. Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti: a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato; b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni; c) il Pio Fondo dei pescatori; d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo e) il Fondo pensioni Adria. La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Societa' di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 5
Art. 5. Amministrazione - Esecuzioni e privilegi fiscali. Art. 1, 2° e [3° comma, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-26;1926~art3-com3) e [5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1926](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-26;1926~art5); [artt. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art122), [123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art123), [124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art124) e [126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art126); [articolo 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, nr. 1560](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-08-19;1560~art2). La Cassa nazionale per la previdenza marinara e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza. I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale. La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall'[art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art124), convertito nella [legge 6 aprile 1936, n. 1155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-04-06;1155), si applicano in favore degli iscritti ai "Fondi speciali" affidati in gestione alla Cassa medesima.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 6
Art. 6. Organi della Cassa. [Artt. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-04-09;456~art6) e [7 legge 9 aprile 1931, n. 456](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-04-09;456~art7); [art. 12 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art12); [art. 3 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1360](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-08-19;1360~art3); [articolo 17 decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1946, n. 391](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-02;391~art17); [art. 1 legge 31 marzo 1951 n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-31;141~art1) La gestione ordinaria della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' affidata ad uno speciale Comitato amministratore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e composto come segue: a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti; b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) dal direttore generale del Lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile; d) da un funzionario del Ministero del tesoro; e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore; f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca; g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato amministratore e' rinnovato alla scadenza di ogni quadriennio con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo. I rappresentanti di cui alle lettere c) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e possono essere riconfermati. Gli stessi rappresentanti cessano dall'incarico allo scadere del quadriennio ancorche' siano stati nominati nel corso di esso. In caso di vacanza si applicano le norme in vigore per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 7
Art. 7. Gestione ed indennita' per i membri del Comitato amministratore. [Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-05-13;436~art3). Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non e' dovuto alcun compenso fisso. Ai membri dell'organo suddetto sara' corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verra' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi e' dovuta altresi' una indennita' da stabilirsi, con le stesse modalita', a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in localita' diversa da quella dove ha sede l'istituto.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 8
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 27 LUGLIO 1967, N.658](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658)))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 9
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