DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1252;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e ((per l'agricoltura;)) Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1962 e' istituita in Rieti una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria di Rieti viene soppressa salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi gia' iniziati.
Art. 2
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori ((dell'agricoltura.)) Esso e' costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore (n. 2 sezioni) (biennali); conduttore di macchine agricole (biennale); 2) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per: frutticoltore (biennale).
Art. 3
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.
Art. 4
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Art. 5
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nello Istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'Istituto. Qualora, tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di ((istruzione tecnica e professionale.))
Art. 6
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alla particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Art. 7
L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 8
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Art. 9
Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti educazione civica e cultura generale; materie professionali; religione; educazione fisica.
Art. 10
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Art. 11
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. ((COMMA SOPPRESSO A SEGUITO DI AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 14/1/1965, N. 11)). Al termine dei corsi ((di cui alle lettere a), b) e c) )) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.
Art. 12
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Art. 13
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli ((Istituti tecnici agrari.)) Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Art. 14
L'Istituto e' dotalo di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; ((un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura)); un rappresentante del Comune; un rappresentante della Comera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nominla del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Art. 15
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 17
A capo dell'Istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattivo e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o piu' insegnanti tecnici pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Art. 18
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli ((Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari)) a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo dei personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne riavvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Art. 19
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale si proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella, organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1993, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Art. 20
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' dello concrete necessita' della istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza,sia alle Scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata alla esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dil limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Art. 22
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 47.250.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) ((con i proventi delle aziende annesse;)) 5) con i contributi degli alunni.
Art. 23
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa, a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' ((sul cap. 112-bis)) dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
((RUMOR))
SEGNI GUI - TAVIANI - ((RUMOR)) - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 9. - DI PRETORO
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Rieti Qualifica Numero dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (I categoria) .............. 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)..................... 5 3. Insegnanti tecnici pratici (I)......................... 3 4. Segretario economo..................................... 1 5. Applicati.............................................. 3 6. Aiutanti tecnici....................................... 2 7. Magazzinieri........................................... 1 8. Personale di servizio.................................. 5 Personale incaricato 9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 30 setti manali 10. Insegnanti tecnici pratici (1)......................... 3 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici. N. B. - Fermo restando, il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro TREMELLONI
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