LEGGE 3 gennaio 1963, n. 4

Type Legge
Publication 1963-01-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 lettere d), c) f), g) h), 2, 5, 10 e 11 della legge 3 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati: a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni; b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni; c) terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni; d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni; e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

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