LEGGE 21 gennaio 1963, n. 6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, è istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.
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