LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili. Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218. Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festività natalizie. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, è elevato 72 volte.
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