LEGGE 4 gennaio 1963, n. 10

Type Legge
Publication 1963-01-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta l'indennità di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili: a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200; b) nelle altre sedi, lire 9.180. A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennità suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa; Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.

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