LEGGE 6 gennaio 1963, n. 12
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine, indicato dall'art. 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590 per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge stessa, è riaperto sino a 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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