LEGGE 6 gennaio 1963, n. 12

Type Legge
Publication 1963-01-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine, indicato dall'art. 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590 per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge stessa, è riaperto sino a 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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