LEGGE 6 gennaio 1963, n. 13
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1233, integrato dal seguente comma aggiuntivo. "Il personale femminile non è ammesso nelle assunzioni di cui al precedente n. 1".
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