LEGGE 6 gennaio 1963, n. 14
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno, approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Per la ferrovia Trento-Malè sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.