LEGGE 19 gennaio 1963, n. 17
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui: a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare; b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000; c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare; d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare; e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.
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