DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 18

Type DPR
Publication 1963-01-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1961, n. 1011, con cui sono state stabilite le norme di esecuzione per il X Censimento generale della popolazione e per il IV Censimento generale dell'industria e del commercio;

Viste le risultanze delle operazioni di revisione e di spoglio effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica sui dati dei fogli dei X Censimento generale della popolazione eseguito, il 15 ottobre 1961, relativi alla popolazione residente da considerare, popolazione legale alla data anzidetta e sino al censimento successivo;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita alla data del 15 ottobre 1961 e indicata nell'unita, tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'articolo 2, lettera, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1961, n. 1011, salve le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da, eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 15 ottobre 1961.

FANFANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 51. - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.