LEGGE 28 gennaio 1963, n. 20
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
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