LEGGE 28 gennaio 1963, n. 21
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure: a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000; b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000; c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.
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