LEGGE 19 gennaio 1963, n. 23
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente: "A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età".
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