LEGGE 26 gennaio 1963, n. 25
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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