LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorchè reggenti di ricevitorie.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.