LEGGE 28 gennaio 1963, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2ª categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica, rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge, 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni. I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1 luglio 1962. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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