LEGGE 3 gennaio 1963, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e il Peru' concluso a Lima l'8 aprile 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - GUI FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Accordo-art. 1
Accordo culturale tra l'Italia e il Peru' (Lima, 8 aprile 1961) ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL PERU' Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente del Peru', tenendo conto dei vincoli di amicizia che legano i loro popoli e della comunita' di tradizioni latine e cristiane sulle quali si basa la vita culturale di essi, animati dal desiderio di rendere ancora piu' intense e feconde le relazioni gia' esistenti fra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale e, a tale scopo, hanno nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del Commercio con l'Estero; Il Presidente del Peru': S. E. il dott. Luis ALVARADO G., Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a favorire la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attivita' sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo. In particolare, il Governo del Peru' dara' ogni possibile agevolazione per lo svolgimento delle attivita' dell'Istituto di Cultura italiano esistente a Lima, e il Governo italiano agevolera' la creazione e le attivita' di una analoga istituzione del Peru) a Roma. Il termine "istituzioni culturali" di cui al presente articolo comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti, centri di cultura e, in genere, ogni altro ente che sia riconosciuto idoneo al perseguimento dei fini ai quali s'ispira il presente Accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 I suoli, gli edifici o parti di edifici di proprieta' delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, menzionate all'articolo 1 oppure di proprieta' dello Stato cui le istituzioni appartengono, sono esenti nel territorio dell'altra Alta Parte Contraente dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscano gli immobili stessi ed i loro redditi, a condizione che essi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1 e, pertanto, senza fini di lucro. Il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle istituzioni culturali e' esente dalle imposte e tasse relative. Le Alte Parti Contraenti si assicurano reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1. Analogo trattamento sara' riservato all'importazione destinata alle istituzioni culturali predette, di libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, musica stampata, dischi e nastri magnetici, a condizione che l'importazione stessa non rivesta carattere di operazione commerciale, e che i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche e la musica stampata non abbiano caratteristiche di lusso. I film didattici, di informazione e di documentazione saranno ammessi all'importazione temporanea in esenzione dai diritti doganali con l'obbligo della riesportazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorira' presso le Universita', gli Istituti superiori e gli Istituti di istruzione secondaria con sede nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese. In particolare, il Governo italiano favorira' lo studio della letteratura e dell'arte peruviana, specialmente della civilta' precolombiana, nell'ambito dell'insegnamento universitario ed il Governo del Peru' si impegna a introdurre lo studio della lingua italiana negli Istituti ufficiali di Istruzione secondaria e a riconoscere la sua validita' nei programmi di esame in posizione di parita' con la lingua straniera piu' favorita, fra quelle per cui e' previsto lo stesso tipo d'insegnamento, come pure a mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Universita' e negli Istituti superiori.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai propri ordinamenti scolastici anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Universita' ed agli altri Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti Contraenti esamineranno inoltre la possibilita' di regolare, in base a speciali tabelle di equipollenza, il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti a seguito di regolari corsi di studio nonche' dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese e dei relativi esami per il proseguimento degli studi universitari.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo le condizioni in base alle quali potra' essere consentito, nei rispettivi territori, ai cittadini dell'altra Parte in possesso dei necessari titoli di studio e di abilitazione l'esercizio delle professioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a riconoscere i titoli conseguiti, con validita' legale, presso gli Istituti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si chiede il riconoscimento.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Universita' e gli altri organismi di cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica dei due Paesi mediante: a) lo scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche; b) lo scambio di professori, bibliotecari, conservatori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti; c) lo scambio di borsisti; d) lo scambio delle pubblicazioni ufficiali di Universita', Accademie, Biblioteche, Societa' scientifiche ed Istituzioni culturali in genere. In particolare sara' favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine le ricerche archeologiche, scientifiche e tecniche nonche' la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinate a cittadini italiani e peruviani, particolarmente nel settore delle lettere, delle arti, delle scienze e della tecnica.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo: a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale ed in traduzione, nonche' di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico; b) di mostre del libro; c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato; d) di esposizioni scientifiche e tecniche; e) di manifestazioni teatrali e musicali; f) di trasmissioni radiofoniche e televisive; g) di scambi di film didattici, d'informazione e di documentazione, nonche' di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime, visioni di singoli film, intese allo scopo di divulgare i risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-peruviana. A questi fini le Alte Parti Contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione e, in particolare, l'organizzazione delle attivita', sopra elencate sara' agevolata sostituendo un'apposita dichiarazione fideiussoria, da parte delle rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari al, versamento del deposito doganale relativo all'importazione ed alla esportazione temporanea.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad agevolare, nell'ambito della propria legislazione, l'istituzione e il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie o di altro genere.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Le Alte Parti Contraenti, convinte che il turismo costituisca uno dei mezzi piu' efficaci per una sempre maggiore comprensione fra i loro due Paesi, prenderanno tutte le misure idonee a facilitarlo nei reciproci rapporti.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Ciascuna, delle Alte Parti Contraenti incoraggera', la organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e peruviani e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni e gare a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 12
Articolo 12 1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonche' della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali dei due Paesi, le Alte Parti Contraenti si accorderanno per creare due Commissioni Miste italo-peruviane, l'una a Roma, l'altra a Lima. 2) Ogni Commissione sara', composta da un Presidente e da quattro membri di cui due saranno nominati dal Governo italiano e due dal Governo Peruviano. 3) A Lima, il Governo del Peru' nominera', un peruviano alla Presidenza. A Roma il Governo italiano nominera' un italiano alla Presidenza. 4) Ogni Commissione si riunira' su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno. 5) Ogni Commissione adottera' il suo regolamento interno. 6) Il programma dei lavori delle due Commissioni sara' stabilito, nei limiti del possibile, ogni anno tramite reciproche consultazioni.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che sia denunziato da una delle Alte Parti Contraenti. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la politica della denuncia.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Roma. In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo redatto in due esemplari, ciascuno in lingua spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Lima, addi' otto del mese d'aprile dell'anno millenovecentosessantuno. MARIO MARTINELLI LUIS ALVARADO CARLO RUSSO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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