DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta:
Art. 1
Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge: 1) le imprese costituite in forma di societa' che hanno secondo l'atto costitutivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attivita' previste al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 2) le Imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni: a) che il valore dei beni destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla meta' del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961; b) che il ricavo lordo delle attivita' previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla meta' del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio ai 31 dicembre 1961; c) che il personale adibito alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961. Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere a) e b) possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi.
Art. 2
Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643. Dalla detta data i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento assumono le funzioni di custodi di tutti i beni dell'impresa stessa con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria, amministrazione per la gestione dell'impresa. La consegna dei beni deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ai legali rappresentanti dell'impresa, del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio. La comunicazione e' effettuata a cura del prefetto della Provincia in cui ha sede l'impresa predetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna. La consegna e' eseguita con l'intervento dell'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'impresa o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, il quale provvede alla redazione del relativo verbale e puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, l'amministratore provvisorio dell'impresa chiede al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa la nomina di un curatore nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione in possesso.
Art. 3
Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attivita' elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, compresi gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente allo esercizio delle attivita' predette. L'amministratore provvisorio dell'impresa esercita i poteri di gestione secondo le direttive dell'Enel e puo' compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso. L'amministratore provvisorio riferisce, inoltre, nel piu' breve tempo possibile all'Enel su tutte le questioni relative ai beni diversi da quelli previsti al primo comma del presente articolo e che possono ritenersi soggetti a restituzione. Lo stesso amministratore provvisorio comunica ai legali rappresentanti dell'impresa i beni che non sono ritenuti dopo le decisioni adottate dall'Enel. Con lo stesso atto invita i legali rappresentanti predetti a riprendere in consegna i beni. La consegna deve effettuarsi con la procedura prevista nel quarto comma del precedente art. 2. L'amministratore provvisorio, previa determinazione dell'ente, non prende in consegna le partecipazioni in societa' diverse da quelle per cui l'Enel puo' essere autorizzato a parteciparvi ai sensi del settimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e i complessi di beni organizzati per attivita' non elettriche. Nel caso che gli aventi diritto non prendano in consegna i beni non ritenuti, il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa, su richiesta dell'amministratore provvisorio, nomina un curatore al quale sono affidati i beni stessi e che ne curera' l'amministrazione in nome e per conto degli aventi diritto, i quali sono tenuti a sopportarne tutti gli oneri.
Art. 4
Per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attivita' elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici. Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalita' di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.
Art. 5
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese comunque assoggettate a trasferimento debbono consegnare all'Enel o all'amministratore provvisorio dell'impresa tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. Debbono inoltre porre a disposizione dell'Enel o dell'amministratore provvisorio dell'impresa i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti. In caso di inadempimento il prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa dispone, con proprio decreto, l'esecuzione coattiva degli adempimenti previsti nel comma precedente, stabilendone le modalita'. Le imprese assoggettate a trasferimento sono obbligate a conservare i libri e le scritture di cui al primo comma per dieci anni dal trasferimento.
Art. 6
I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attivita' di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alla gestione delle imprese, indicando specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizione o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte ed incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.
Art. 7
Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' richiedere alle imprese esercenti le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962. I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attivita' di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per compiere accertamenti sulle attivita' delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei relativi decreti delegati. Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili. In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'articolo 5, secondo comma.
Art. 8
Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. La nomina degli amministratori straordinari per la gestione degli Enti predetti e' effettuata ai sensi del secondo comma del n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il decreto di soppressione degli Enti pubblici che esercitano in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 e' emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal Ministro che ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il riordinamento degli Enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro avente la vigilanza, sull'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 9
Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformita' delle norme previste nei precedenti articoli. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le altre norme previste dall'ultimo comma dello art. 4, n. 4), della legge stessa.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Art. 11
Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, richiedono il trasferimento delle imprese all'Enel, oppure avendo richiesta la concessione non la ottengono, oppure lasciano decorrere il biennio dalla data di entrata in vigore della legge predetta senza richiedere la concessione o il trasferimento, quest'ultimo, qualora sia decorso il termine di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio secondo le disposizioni contenute nei numeri 1) e 2) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Art. 12
Le imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono richiedere, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministro per l'industria, ed il commercio il riconoscimento delle condizioni ivi previste.
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Art. 14
Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio.
SEGNI FANFANI - COLOMBO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI - SULLO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 44. - VILLA
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