LEGGE 3 gennaio 1963, n. 37

Type Legge
Publication 1963-01-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1 luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo-art. 1

Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia (Roma, 23 novembre 1960) Il Governo italiano ed il Governo Somalo, nello spirito di stretta collaborazione esistente fra i due Paesi, allo scopo di definire - secondo quanto previsto dal punto 5) dello scambio di Note relativo alla circolazione monetaria in Somalia effettuato a Mogadiscio il 1 luglio 1960 - ogni altra questione inerente alla stessa circolazione monetaria ed all'ulteriore trasferimento di attivita' della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Resta fermo quanto convenuto con lo scambio di Note del 1 luglio 1960 indicato nel preambolo relativamente: alla cessazione del funzionamento in Somalia della Cassa per la circolazione monetaria; al trasferimento da parte della Cassa predetta alla Banca Nazionale Somala, che a decorrere dal 1 luglio 1960 ha assunto le funzioni di Istituto di emissione della Somalia, delle seguenti partite: circolazione monetaria in somali risultante alla sera del 30 giugno 1960 e relative riserve legali di copertura; passivita' della Cassa medesima elencate al punto 3) dello scambio di Note anzidetto e attivita', della stessa Cassa per un ammontare corrispondente; nonche' alla cessione a titolo gratuito delle scorte di biglietti e monete in somali e del materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi e degli assegni.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Allo scopo di conservare alla moneta somala la sua attuale stabilita' e solidita', che ne fanno una moneta pregiata ed un efficace strumento per il consolidamento dell'economia della Somalia, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cede alla Banca Nazionale Somala, quale contributo e particolare apporto all'Istituto medesimo, la somma di So, 6 milioni. La Cassa medesima cede, inoltre, gratuitamente alla Banca Nazionale Somala la proprieta' dei beni immobili posseduti in Somalia e delle relative attrezzature, il cui temporaneo uso era gia' stato consentito con il ricordato scambio di Note.

Accordo-art. 3

Articolo 3 In relazione a quanto precede, la Banca Nazionale Somala subentra alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia in ogni suo diritto, obbligo e pretesa inerenti all'attivita' svolta da quest'ultima in Somalia quale Istituto di emissione.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Con il presente Accordo si intendono definiti e regolati i rapporti fra i due Governi relativi al trasferimento della circolazione monetaria della Somalia ed alla cessazione dell'attivita' in Somalia della Cassa.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Il Governo italiano ed il Governo somalo delegano, per la esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo, rispettivamente il Presidente della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia o un suo sostituto ed il Presidente della Banca Nazionale Somala o un suo sostituto.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Mogadiscio il piu' presto possibile. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma, il 23 novembre 1960, in duplice esemplare. Per il Governo italiano SEGNI Per il Governo somalo SCEK GIUMALE Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Accordo-Scambio di note

Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia. (Mogadiscio, 1 luglio 1960) IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA Mogadiscio, 1 luglio 1960 Eccellenza, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: 1. Il Governo italiano e' pronto a trasferire, alla data del 10 luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumera' totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente. A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano e' pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo. 2. Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorra' indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura. Da parte sua il Governo italiano dara' disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne. 3. In dipendenza della cessazione dell'attivita' della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sara' disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passivita' del proprio dipartimento bancario: 1) debiti a vista; 2) depositi in conto corrente; 3) depositi a risparmio; 4) conti correnti vincolati; 5) impegni in valuta estera e fidejussioni. A fronte di tali passivita' la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cedera' all'Ente suddetto attivita' dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente. Contemporaneamente al trasferimento delle attivita' e delle passivita' di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul clearing da liquidare i versamenti per costituende societa', gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonche' le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia. 4. Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia mettera' a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali - come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonche' degli assegni - sono invece trasferiti a titolo definitivo. 5. Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attivita' e passivita' della Cassa, verra' definita con apposito accordo fra i due Governi. Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi. Mi e' gradita l'occasione di rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione. CARLO RUSSO A S. E. l'on. dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU - MOGADISCIO IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Mogadiscio, 1 luglio 1960 Eccellenza, ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore: "1. Il Governo italiano e' pronto a trasferire, alla data del 10 luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumera' totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente. A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano e' pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo. 2. Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorra' indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura. Da parte sua il Governo italiano dara' disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne. 3. In dipendenza della cessazione dell'attivita' della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sara' disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passivita' del proprio dipartimento bancario: 1) debiti a vista; 2) depositi in conto corrente; 3) depositi a risparmio; 4) conti correnti vincolati; 5) impegni in valuta estera e fidejussioni. A fronte di tali passivita' la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cedera' all'Ente suddetto attivita' dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente. Contemporaneamente al trasferimento delle attivita' e delle passivita' di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul clearing da liquidare i versamenti per costituende societa', gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonche' le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia. 4. Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia mettera' a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali - come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonche' degli assegni - sono invece trasferiti a titolo definitivo. 5. Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attivita' e passivita' della Cassa, verra' definita con apposito accordo fra i due Governi. Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi. Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione". In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato in detta Nota e accetta quanto con essa proposto. Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione. MOHAMED S. GABIOU A S. E. l'on. avv. Carlo Russo - MOGADISCIO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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