LEGGE 26 gennaio 1963, n. 41
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde: Celibi Ammogliati Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti......... L. 133.000 L. 141.000 Generale di divisione e gra- di corrispondenti............ " 120.000 " 128.000 Generale di brigata e gradi corrispondenti............... " 93.000 " 101.000 Colonnello e gradi corri- spondenti.................... " 74.000 " 82.000 Tenente colonnello e gradi corrispondenti............... " 52.000 " 60.000 Maggiore e gradi corrispon- denti........................ " 45.000 " 53.000 Capitano e gradi corrispon- denti........................ " 36.000 " 45.000 Tenente e gradi corrispon- denti........................ " 27.000 " 37.000 Sottotenenti e gradi corri- spondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato...... " 22.000 " 32.000 Sottotenente e gradi corri- spondenti.................... " 21.000 " 28.000
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