LEGGE 30 gennaio 1963, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde: Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . . L. 75.000 Generali di divisione e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 70.000 Generali di brigata e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 52.000 Colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . L. 39.000 Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . L. 31.500 Maggiori e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 24.650 Capitani e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 23.350 Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 18.000
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