LEGGE 6 febbraio 1963, n. 45
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
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