LEGGE 9 febbraio 1963, n. 46

Type Legge
Publication 1963-02-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio.

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