LEGGE 26 gennaio 1963, n. 47
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni: I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge. Essi saranno approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione. Il Ministro per la pubblica istruzione può, tuttavia autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula. In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.
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