LEGGE 30 gennaio 1963, n. 48
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è composto: 1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative; 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285; 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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