LEGGE 3 febbraio 1963, n. 49

Type Legge
Publication 1963-02-03
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La lettera i), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente: "i) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - GUI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)