LEGGE 3 febbraio 1963, n. 49
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La lettera i), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente: "i) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - GUI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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