LEGGE 26 gennaio 1963, n. 52

Type Legge
Publication 1963-01-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli: ruolo ingegneri; ruolo chimici; ruolo fisici; ruolo assistenti tecnici. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse. Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

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