LEGGE 3 febbraio 1963, n. 54
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
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