LEGGE 18 febbraio 1963, n. 67
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il "Fondo nazionale per il soccorso invernale". Dalla stessa, data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.