LEGGE 3 febbraio 1963, n. 74
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La lettera a) del n. 1) dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente: "a) trattrici agricole, con o senza piano di carico;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - SULLO - MATARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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