LEGGE 3 febbraio 1963, n. 75

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue: "Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue: 1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65; 2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65; 3) per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65".

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