LEGGE 9 febbraio 1963, n. 78

Type Legge
Publication 1963-02-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1 maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

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