LEGGE 14 febbraio 1963, n. 80
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso e incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio e fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località, di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.
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