LEGGE 18 febbraio 1963, n. 81
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Limite massimo di età
L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente: "Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile. Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta".
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