LEGGE 11 febbraio 1963, n. 83

Type Legge
Publication 1963-02-11
Ultimo aggiornamento 1963-03-10
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianità complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)