LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.