LEGGE 9 febbraio 1963, n. 97

Type Legge
Publication 1963-02-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.