LEGGE 9 febbraio 1963, n. 97
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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