LEGGE 28 gennaio 1963, n. 99
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.
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